L'arte della videosorveglianza

La parola al nostro reparto legale

LA PAROLA AL LEGALE: L'ARTE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA 

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EL.MO. S.p.a., da oltre vent’anni opera nel settore della videosorveglianza e non solo, vantando tra la propria clientela società di primaria importanza nello scenario nazionale e internazionale. EL.MO. offre, nell’ottica di favorire il cliente che decida di dotarsi di un sistema di videosorveglianza, degli approfondimenti finalizzati a fornire alcune indicazioni, sia normative, sia operative, agli interessati.

 

La definizione di videosorveglianza

 

Con il termine videosorveglianza si intende l’acquisizione, in modo continuativo, di immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, la quale potrebbe anche implicare la contestuale registrazione e/o la successiva conservazione dei dati rilevati.

Tanto appreso, è evidente come l’attività in questione debba essere compiutamente normata onde evitare che il soggetto ripreso possa essere esposto ad una violazione del proprio diritto alla riservatezza.

 

L’intervento del Garante per la protezione dei dati personali in tema di videosorveglianza 

 

In proposito, nelle ultime settimane si è molto discusso, tra i tecnici del settore, in merito alla pubblicazione, avvenuta in data 5 dicembre u.s. ad opera del Garante per la Protezione dei dati Personali, di alcune Frequently Asked Questions in tema di videosorveglianza, al fine di aiutare gli operatori del settore rispettare le tutele imposte in materia dal GDPR.

In proposito, preme sinora precisare che il Garante non ha sostanzialmente innovato la disciplina già in vigore a seguito dell’emanazione del precedente Provvedimento del 2010 e, da ultimo, delle Linee Guida 3/2019 su trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza adottato dall’ European Data Protection Board (cd. EDPB) nell’assemblea plenaria del 10 luglio 2019, limitandosi a chiarirne alcuni punti fondamentali.

 

A titolo di premessa, si segnala che già le Linee Guida 3/2019, riprese in toto dal Garante, sanciscono che il GDPR non si applichi in caso di videoriprese relative a soggetti non identificabili, né direttamente né indirettamente. Per l’effetto, è naturale che le tutele del citato Regolamento europeo non si applichino nel caso in cui vengano installate telecamere finte o non connesse ad alcun sistema o a impianti cd. Park Assist, volti a svolgere unicamente la funzione di lettura delle targhe apposte sulle autovetture in ingresso ed uscita.

Domande e risposte:

a) Cos’è necessario valutare prima di procedere all’installazione di un sistema di videosorveglianza?

In proposito, l’Autorità preposta alla tutela della privacy ha ribadito le considerazioni già esposte dall’EDPB nel 2019, precisando che “l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento”.

In altre parole, il Garante ha raccomandato a coloro che intendano installare un sistema di ripresa che siano acquisite solo le immagini essenziali al perseguimento delle finalità a cui il sistema sia destinato, tipicamente individuabili nella sicurezza del cliente e del proprio patrimonio. Ciò implica che non possa essere utilizzato l’impianto di videosorveglianza, nemmeno indirettamente, per scopi ulteriori rispetto a quelli legittimi per i quali si è provveduto alla relativa installazione (ad esempio raccogliere informazioni sul vicinato, sull’attività svolta dai propri dipendenti, sull’attività produttiva svolta da un competitor confinante nel proprio fondo contiguo, et similia).

Indicazioni più dettagliate in merito all’applicazione del Regolamento GDPR in tema di videosorveglianza sono contenute nelle citate Linee Guida, pubblicate in data 10 luglio 2019 dall’EDPB.

 

b) É necessario possedere un’autorizzazione da parte del Garante per installare il sistema di videosorveglianza?

Il Garante rassicura gli operatori del settore: eccetto nel caso in cui l’installazione avvenga presso un luogo di lavoro (la cui disciplina verrà trattata nel prosieguo), non è necessario che si proceda a richiedere alcuna autorizzazione da parte del Garante per procedere all’installazione delle telecamere.

In accordo con quanto già previsto dalla disciplina fino ad oggi in vigore, tuttavia, il titolare del trattamento effettuato dovrà procedere con cautela, posizionando le telecamere in modo che vi sia la minor intrusione possibile nella sfera di riservatezza del singolo, bilanciando le esigenze di tutela del proprio patrimonio e della sicurezza (che impongono l’utilizzazione del sistema) con i diritti e le libertà dei soggetti ripresi.

 

c) In che modo i terzi che transitino nell’area videosorvegliata devono essere informati della presenza delle telecamere?

Il Garante ribadisce, in accordo con quanto già previsto con proprio Provvedimento generale emanato in data 8 aprile 2010, l’obbligo – anche in capo alla Pubblica Amministrazione e finanche in occasione dell’organizzazione di eventi pubblici – di informare i soggetti interessati dal trattamento (rectius tutti i soggetti che stanno per accedere e transitano nell’area videosorvegliata) del loro imminente assoggettamento al trattamento di videosorveglianza.

Tale informativa deve essere predisposta sia in forma estesa, redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR – la quale può essere esibita a richiesta del soggetto ripreso – e altresì in forma semplificata, utilizzando l’apposita cartellonistica predisposta dall’EDPB e pubblicata dal Garante, di cui si riporta di seguito il modello, la quale dovrà contenere, tra le altre, anche le indicazioni utili in merito a come e dove reperire il testo nella sua versione integrale:

 

Cartello videosorveglianza

 

 Il cartello “Area Videosorvegliata” va collocato prima del raggio di azione della telecamera – anche nelle immediate vicinanze della stessa – a distanza ragionevole dai luoghi monitorati e in modo che, anche in considerazione del formato prescelto, ne venga assicurata la visione in ogni condizione di illuminazione ambientale, e quindi anche in orario notturno.

In ogni caso, non è necessario specificare l’ubicazione precisa della telecamera, dovendo l’interessato unicamente essere messo nelle condizioni di intuire quale sia l’area interessata dalla rilevazione.

 

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