L'arte della videosorveglianza: terzo appuntamento

La parola al nostro reparto legale

L'ARTE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA: TERZO APPUNTAMENTO

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EL.MO. S.p.a., da oltre vent’anni opera nel settore della videosorveglianza e non solo, vantando tra la propria clientela società di primaria importanza nello scenario nazionale e internazionale. EL.MO. offre, nell’ottica di favorire il cliente che decida di dotarsi di un sistema di videosorveglianza, degli approfondimenti finalizzati a fornire alcune indicazioni, sia normative, sia operative, agli interessati.

 

La definizione di videosorveglianza

 

Con il termine videosorveglianza si intende l’acquisizione, in modo continuativo, di immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, la quale potrebbe anche implicare la contestuale registrazione e/o la successiva conservazione dei dati rilevati.

Tanto appreso, è evidente come l’attività in questione debba essere compiutamente normata onde evitare che il soggetto ripreso possa essere esposto ad una violazione del proprio diritto alla riservatezza.

 

L’intervento del Garante per la protezione dei dati personali in tema di videosorveglianza 

 

In proposito, nelle ultime settimane si è molto discusso, tra i tecnici del settore, in merito alla pubblicazione, avvenuta in data 5 dicembre u.s. ad opera del Garante per la Protezione dei dati Personali, di alcune Frequently Asked Questions in tema di videosorveglianza, al fine di aiutare gli operatori del settore rispettare le tutele imposte in materia dal GDPR.

In proposito, preme sinora precisare che il Garante non ha sostanzialmente innovato la disciplina già in vigore a seguito dell’emanazione del precedente Provvedimento del 2010 e, da ultimo, delle Linee Guida 3/2019 su trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza adottato dall’ European Data Protection Board (cd. EDPB) nell’assemblea plenaria del 10 luglio 2019, limitandosi a chiarirne alcuni punti fondamentali.

 

A titolo di premessa, si segnala che già le Linee Guida 3/2019, riprese in toto dal Garante, sanciscono che il GDPR non si applichi in caso di videoriprese relative a soggetti non identificabili, né direttamente né indirettamente. Per l’effetto, è naturale che le tutele del citato Regolamento europeo non si applichino nel caso in cui vengano installate telecamere finte o non connesse ad alcun sistema o a impianti cd. Park Assist, volti a svolgere unicamente la funzione di lettura delle targhe apposte sulle autovetture in ingresso ed uscita.

 

Domande e risposte:

 

g) Quali disposizioni sussistono riguardo l’installazione del sistema di videosorveglianza nel condominio?

 

Il Garante, sulla scorta dell’orientamento già in vigore, permette l’installazione di un sistema di videosorveglianza anche nell’ambito del condominio.

A tal fine, è semplicemente necessario che l’installazione avvenga a seguito dell’emanazione da parte dell’assemblea di una delibera assembleare, adottata con il consenso della maggioranza dei millesimi presenti, a norma dell’art. 1136 c.c., e che vengano rispettati gli obblighi informativi e di conservazione delle immagini suesposti [installazione cartello “Area Videosorvegliata” e conservazione delle immagini per il periodo indicato nella suestesa lett. d)].

 

h) Quali sono le linee guida rispetto l’installazione di telecamere c.d. smart-cam nella propria abitazione?

 

Il Garante ha ribadito, sulla scorta di quanto già sancito dall’EDPB, giuste Linee Guida pubblicate nel luglio del 2019, che il trattamento dei dati effettuato mediante l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione non rientri nel campo di applicazione del GDPR e, pertanto, non ne vadano osservate le prescrizioni né rispetatte le limitazioni.

Viene raccomandata in ogni caso l’adozione delle seguenti cautele da parte del proprietario dell’abitazione:

- informare gli eventuali dipendenti e/o i collaboratori che frequentino abitualmente l’abitazione (babysitter, colf et similia) dell’avvenuta installazione delle smart-cam;

- evitare il monitoraggio degli ambienti che leda la riservatezza e la dignità della persona (es. i bagni);

- proteggere i dati raccolti attraverso l’adozione di idonee misure di sicurezza (soprattutto se i dispositivi siano connessi ad internet) ed evitare la loro diffusione.

 

i) I Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco-piazzole”?

Come già precisato dall’EDPB nelle proprie Linee Guida del 2019, il Comune nel monitorare le cd. eco piazzole e le discariche di sostanze pericolose dovranno rispettare i principi di necessità e di minimizzazione dei dati, ex art. 5 GDPR.

In altre parole, il Comune potrà installare una o più telecamere per controllare le modalità dell’uso di dette aree, la tipologia dei rifiuti scaricati e l’orario di deposito solo se non risulta possibile, o si riveli inefficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

In questi casi, devono essere assolti gli obblighi informativi mediante l’apposizione dell’apposita segnaletica (i cartelli di cui alla suesposta lett. c).

In ogni caso, Il Garante si premura invece di precisare che non è invece consentito che tale monitoraggio sia posto in essere da soggetti privati.

 

j) Quali sono le limitazioni al trattamento dei dati particolari mediante un sistema di videosorveglianza?

 

Il Garante, nulla innovando rispetto a quanto già previsto dal GDPR, ribadisce che ogni qual volta venga posto in essere un trattamento dei dati – quindi anche mediante l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza – il medesimo potrà avere ad oggetto dati particolari (già sensibili nella vigenza del Codice della Privacy – D.Lgs. 196/2003) unicamente qualora risulti applicabile una delle eccezioni previste dall’art. 9 del citato Regolamento8 (ad esempio, si pensi al caso di un ospedale che installa una videocamera per monitorare le condizioni di salute di un paziente effettua un trattamento di categorie particolari di dati personali).

In altre parole, il titolare del trattamento che installi un impianto di videosorveglianza in grado di rilevare dati afferenti a tale delicata categoria deve in ogni caso cercare di ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino altri dati a carattere sensibile, indipendentemente dalla finalità.

Il Garante precisa altresì – e ciò prendendo specifica posizione sul punto, rispetto a quanto era in passato lasciato all’interpretazione degli operatori del settore – che il trattamento di categorie particolari di dati richieda una vigilanza rafforzata e continua in merito al rispetto di taluni obblighi, ad esempio l’elevato livello di sicurezza del sistema e l’effettuazione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

 
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