L'arte della videosorveglianza: secondo appuntamento

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L'ARTE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA: SECONDO APPUNTAMENTO

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EL.MO. S.p.a., da oltre vent’anni opera nel settore della videosorveglianza e non solo, vantando tra la propria clientela società di primaria importanza nello scenario nazionale e internazionale. EL.MO. offre, nell’ottica di favorire il cliente che decida di dotarsi di un sistema di videosorveglianza, degli approfondimenti finalizzati a fornire alcune indicazioni, sia normative, sia operative, agli interessati.

 

La definizione di videosorveglianza

 

Con il termine videosorveglianza si intende l’acquisizione, in modo continuativo, di immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, la quale potrebbe anche implicare la contestuale registrazione e/o la successiva conservazione dei dati rilevati.

Tanto appreso, è evidente come l’attività in questione debba essere compiutamente normata onde evitare che il soggetto ripreso possa essere esposto ad una violazione del proprio diritto alla riservatezza.

 

L’intervento del Garante per la protezione dei dati personali in tema di videosorveglianza 

 

In proposito, nelle ultime settimane si è molto discusso, tra i tecnici del settore, in merito alla pubblicazione, avvenuta in data 5 dicembre u.s. ad opera del Garante per la Protezione dei dati Personali, di alcune Frequently Asked Questions in tema di videosorveglianza, al fine di aiutare gli operatori del settore rispettare le tutele imposte in materia dal GDPR.

In proposito, preme sinora precisare che il Garante non ha sostanzialmente innovato la disciplina già in vigore a seguito dell’emanazione del precedente Provvedimento del 2010 e, da ultimo, delle Linee Guida 3/2019 su trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza adottato dall’ European Data Protection Board (cd. EDPB) nell’assemblea plenaria del 10 luglio 2019, limitandosi a chiarirne alcuni punti fondamentali.

 

A titolo di premessa, si segnala che già le Linee Guida 3/2019, riprese in toto dal Garante, sanciscono che il GDPR non si applichi in caso di videoriprese relative a soggetti non identificabili, né direttamente né indirettamente. Per l’effetto, è naturale che le tutele del citato Regolamento europeo non si applichino nel caso in cui vengano installate telecamere finte o non connesse ad alcun sistema o a impianti cd. Park Assist, volti a svolgere unicamente la funzione di lettura delle targhe apposte sulle autovetture in ingresso ed uscita.

Domande e risposte:

d) Quali sono i tempi di conservazione delle immagini registrate?

 

Il Garante, per nulla discostandosi, nella sostanza, dalla disciplina già in vigore, precisa che le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite [art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del GDPR].

In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del GDPR), spetta infatti ad ogni soggetto che decida di servirsi di un impianto di videosorveglianza individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

A seconda delle esigenze che si vogliano soddisfare con l’installazione delle telecamere (es. protezione del proprio patrimonio aziendale dai furti e dagli atti vandalici e finalità di sicurezza) dovrà quindi essere fissato un periodo massimo di conservazione delle immagini che non superi quello previsto dalla legge (e stabilito in 24/48 ore), potendo conservare tali immagini per un periodo più ampio solo in casi di particolare e comprovata esigenza (quale, ad esempio, la chiusura dell’esercizio commerciale durante il weekend e nei periodi festivi).

In ogni caso, anche in presenza di tali comprovate ed eccezionali esigenze di conservazione, il titolare del trattamento non potrà conservare le immagini registrate per un periodo superiore a 7 giorni lavorativi (salva la presenza di indagini in corso da parte della polizia giudiziaria e previa apposita richiesta delle Autorità in tal senso)3.

Al termine del periodo di conservazione, il Garante raccomanda che tali immagini vengano prontamente eliminate dai dispositivi di archiviazione, preferibilmente mediante attivazione di misure tecniche od organizzative automatizzate per la relativa cancellazione.

 

e) Cosa si intende per “valutazione d’impatto preventiva” ai sensi del GDPR e l’installazione di quali sistemi video la impone?

Il garante ha altresì precisato che in alcune ipotesi, peraltro, sarà altresì necessario che il soggetto che intenda installare un sistema di videosorveglianza si preoccupi di effettuare una valutazione d’impatto, ai sensi dell’art. 35 del GDPR4, ossia un’analisi delle caratteristiche tecniche del sistema al fine di verificare se il connesso trattamento dei dati non incida in modo ingiustificato ed eccessivo sui diritti e sulle libertà degli individui ripresi.

In particolare, tale accortezza sarà da adottarsi qualora il trattamento preveda “l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per le persone fisiche”5.

Viene a tal fine contemplato, a titolo esemplificativo, il caso “dei sistemi integrati - sia pubblici che privati - che collegano telecamere tra soggetti diversi nonché dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli”.

Il Garante prende infine posizione in merito alla videosorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, sancendo che l’installazione di tali sistemi rientri sicuramente tra i trattamenti di dati soggetti al requisito di una valutazione di impatto preventiva, ai sensi dell’art. 35 GDPR.

 

f)  É consentita la videosorveglianza anche negli istituti scolastici?

 

Anche con riguardo alla possibilità di installare un sistema di videosorveglianza all’interno delle scuole, il Garante non si discosta dalla previgente disciplina6, permettendo tale installazione nel rispetto di particolari accorgimenti.

 
 
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