Come contrastare il covid nel rispetto della protezione dei dati?

Quali sono gli adempimenti normativi

La parola al legale: come contrastare il Covid-19 nel rispetto della protezione dei dati?

 

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La tecnologia come arma contro la pandemia

Al termine del periodo di quarantena imposto dalla Pubblica Autorità, finalizzato al contenimento della diffusione del virus SARS COVID-19, si è resa necessaria,

per consentire la ripresa delle attività economico-produttive, l’adozione di una serie di misure di prevenzione sanitaria volte a scongiurare la ripresa dei contagi.

 

Tra le molte, spicca la rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti e dei visitatori in ingresso nei locali aziendali, esercizi commerciali e uffici pubblici, finalizzata

a riscontrare i sintomi di una potenziale infezione, misura dapprima resa obbligatoria dall’Autorità governativa e, solo in un secondo momento, lasciata alla prudente

valutazione d’opportunità del titolare di un’attività economica.

 

In un simile contesto, EL.MO. si è rivelata ancora una volta essere azienda dinamica e all’avanguardia, fornendo soluzioni innovative ed efficaci in grado di individuare

prontamente i soggetti che presentino i sintomi tipici dell’infezione in atto, così da permettere l’adozione tempestiva delle misure sanitarie precauzionali.

 

A dimostrazione della versatilità che da sempre contraddistingue il nostro operato, EL.MO. ha immesso nel mercato una duplice soluzione alle problematiche imposte

dalla pandemia, riservando particolare attenzione alle molteplici e variegate esigenze della clientela (tanto pubblica quanto privata): i pannelli per il riconoscimento

facciale e la rilevazione della temperatura corporea PROIPF01TC e PROIPF02TC.

 

Tali pannelli all-in-one preposti al riconoscimento facciale, basati su Intelligenza Artificiale, consentono non solo la rilevazione della temperatura corporea ma, bensì, anche

il riconoscimento dell’uso della mascherina di protezione, trasmettendo notifiche di allarme nel caso in cui vengano rilevate situazioni anomale (persone senza mascherina

o con temperatura corporea elevata) direttamente tramite la funzionalità InstaVision.

 

L’analisi della normativa a protezione dei dati personali

EL.MO., nella ricerca dello strumento principe volto alla prevenzione e alla lotta alla diffusione della pandemia, non ha di certo trascurato l’analisi dei rischi che un simile

trattamento potrebbe comportare con riferimento alla tutela della privacy degli individui dei quali si provvede ad acquisire tale dato.

 

Innanzitutto deve essere precisato che la temperatura corporea è ricompresa nella categoria dei dati particolari (già sensibili nel periodo precedente all’entrata

in vigore del GDPR), con ciò intendendosi i dati personali in grado di rivelare i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona,  

all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici e i dati biometrici intesi a

identificare in modo univoco una persona fisica. Con riguardo a tale particolare categoria di dati, il GDPR vieta, all’art. 9, che gli stessi vengano trattati, a meno che l’interessato

non abbia dato il suo esplicito consenso e salvo alcuni casi particolari. Nonostante il fermo divieto del legislatore comunitario testé riportato – che prima facie sembrerebbe

non lasciare molti spazi al trattamento dei dati posto in essere nella lotta al COVID-19 – EL.MO. ha rilevato che, tra le predette eccezioni, si rinvengono, per

l’appunto, i “motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero” (art. 9 lett. f).

 

Alla luce di quanto sopra, la rilevazione della temperatura corporea, ancorché costituente un dato particolare, potrebbe essere oggetto di trattamento giacché prodromica

alla prevenzione, al contenimento e al contrasto del contagio da COVID-19, morbo che rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica a livello globale.

 

Tanto constatato, i legali della nostra società si sono premurati di analizzare le modalità con le quali tale dato particolare possa essere legittimamente trattato. Per rispondere

al quesito, sono state indagate le prescrizioni imposte dapprima con l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi

dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, nonché, nel quadro dell’art. 9 par. 2 lett. b) GPDR, dalle norme del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e s.m.i. (di seguito denominato anche

solo “Protocollo sanitario”), il quale, come noto, costituisce un accordo sindacale.

 

Dalla disamina dei testi normativi succitati è emerso quindi che il titolare del trattamento (l’azienda privata, l’esercizio commerciale o l’ente pubblico che proceda alla rilevazione

della temperatura) debba rendere edotto il soggetto a cui appartiene il dato rilevato delle modalità di tale trattamento, mediante la predisposizione e la pubblicazione di

un’apposita policy privacy. Infatti, soltanto in seguito alla presa visione del contenuto di tale informativa il titolare del dato potrà consapevolmente acconsentire al relativo trattamento.

 

In particolare, si segnala altresì che, a seconda dell’attività in concreto esercitata dal titolare del trattamento, potrebbe essere necessario che quest’ultimo effettui, preliminarmente, una

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (ex art. 35 GDPR).

 

Tanto premesso, in ogni caso si consiglia sempre di predisporre l’informativa privacy prodromica ad una legittima rilevazione della temperatura corporea ed effettuare la predetta

valutazione d’impatto valorizzando adeguatamente le peculiarità di tale trattamento, in considerazione delle esigenze della propria realtà professionale e nel rispetto dei principio

di minimizzazione imposto dal GDPR, avvalendosi se possibile di professionisti qualificati nell’opera di redazione della stessa.

 

Da ultimo, si segnala che il Garante della Privacy, giusta comunicazione del 10 agosto u.s., ha ritenuto illegittime tutte le attività di contact tracing che non trovino la propria base

giuridica in una norma di legge; allo stato, infatti, l’unico sistema di tracciamento dei contatti legittimo risulta essere quello costituito dall’app “IMMUNI”, la quale ha già ottenuto

l’avallo del Garante stesso. Ciò nonostante, pur vietando l’utilizzo di apparecchiature per attività di contact tracing, l’Autorità preposta alla tutela della privacy ha permesso che i

soggetti – sia pubblici sia privati – possano continuare a ricorrere all’utilizzo di applicativi, allo stato disponibili sul mercato (quali, per l’appunto, i pannelli prodromici al riconoscimento

del volto, alla segnalazione dell’assenza della mascherina e alla rilevazione della temperatura), a condizione che quest’ultimi non comportino – nemmeno indirettamente - il trattamento

di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili.

 

In altre parole, ciò si traduce nella possibilità di utilizzare sistemi che verifichino se il soggetto (visitatore o dipendente) indossi la mascherina di protezione e ne rilevino la

temperatura corporea a patto che non registrino mai (quindi nemmeno nel caso di superamento della soglia di temperatura) dati quali nomi o immagini, associandoli ai predetti dati biometrici.

 

Le suesposte considerazioni, naturalmente, sono strettamente connesse alla perduranza dello stato di emergenza (la cui efficacia, rebus sic stantibus, cesserà alla data del 15

ottobre 2020) e, qualora non venisse ulteriormente prorogato, al termine dello stesso occorrerà valutare, nel caso di utilizzo degli strumenti di rilevazione della temperatura

predetti, come si orienterà sul punto il legislatore e quale parere eventualmente verrà reso dal Garante della Privacy in merito alle tutele da apprestare per consentirne l’utilizzo.

 

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